Il Tar accoglie le contestazioni di Assintel e Assoprovider sui requisiti finanziari per accreditarsi come identity provider e sulla disparità di trattamento tra pubblico e privato.
La prima sezione del Tar del Lazio, presieduta dai Giudici Luigi Tosti, giudici a latere Correale e Perna, ha accolto il ricorso delle Associazioni Asintel e Assoprovider di Confcommercio e ha annullato in sede di merito il decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri, del 24.10.2014, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 9 dicembre 2014, relativo al Sistema di identificazione pubblica Spid.
Il tribunale amministrativo del Lazio ha di fatto annullato l’articolo 10 che fissava a 5 milioni il minimo di capitale sociale per diventare identity provider.
La sentenza ha inoltre rimosso la disparità di trattamento tra imprese private e operatori pubblici, dato che il requisito di capitale sociale era requistito a cui erano soggetti solo le imprese private.
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